Il Regolamento Mercato Ittico

Comune di Bellaria Igea Marina Provincia di Rimini

“Regolamento del Mercato Ittico all’Ingrosso alla Produzione
 dei prodotti della pesca di Bellaria Igea Marina “

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53/2013)

 Art. 1 (Definizione del Mercato all’Ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca)


Il Mercato all’ingrosso è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso siti in Bellaria Igea Marina, in via Dei Saraceni, di proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina, a seguito del trasferimento del Mercato ittico di via Rubicone autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di C.R. n. 1.273 del 18/02/1987 (in BUR n. 45 del 06/04/1987).

Per Mercato all’ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca s‘intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all’ingrosso.

Nell’area di mercato potranno essere svolte e autorizzate tutte le attività compatibili con la sua destinazione d’uso finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni.

Art. 2 (Gestione del Mercato)

Il Comune di Bellaria Igea Marina è proprietario delle strutture, impianti, arredi e attrezzature che

compongono il Mercato ittico.

La gestione del Mercato all’ingrosso alla produzione di prodotti ittici di Bellaria Igea Marina costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi dell’art. 113 del d.lgs n.267/2000.

Il Comune non è ente gestore .

Il titolare del servizio di gestione del mercato è individuato attraverso l’espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

La gestione del Mercato ittico deve avvenire nel rispetto del presente regolamento e di tutta la normativa statale e regionale vigente e l’applicazione al personale dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il soggetto gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salvo i casi in cui il regolamento ammette l’appalto a terzi.

In quanto titolare di servizio pubblico, il soggetto affidatario deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del Mercato.

Il soggetto gestore deve avere come obiettivo minimale il pareggio del bilancio e, a tal fine, il Mercato Ittico deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.

Il soggetto gestore comunica i dati di vendita alle autorità competenti, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti.

 

Art. 3 (Commissione di Mercato)


Presso il Mercato è istituita una apposita Commissione presieduta dal legale rappresentante del

soggetto gestore o da un suo delegato. La Commissione è così composta:

  • il legale rappresentante del gestore o suo delegato, che presiede la Commissione;
  • il dirigente del settore attività produttive del Comune, o suo delegato;
  • un rappresentante dei movimenti cooperativi maggiormente rappresentativi ;
  • un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
  • un rappresentante della categorie della produzione per ogni tecnica/tipologia di pesca presente nella marineria di Bellaria;
  • un rappresentante scelto fra i commercianti all’ingrosso, dettaglio e ambulanti;
  • un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativi;
  • un rappresentante delle autorità marittime;

I soggetti di cui sopra su richiesta del gestore nominano i propri referenti e li comunicano al gestore. 
La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un Comitato Tecnico, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato. 
La Commissione determinerà le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico. 
Alle sedute della Commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato. 
La Commissione cessa dalla carica al termine del contratto di servizio dell’ente gestore. 
Ai lavori della Commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e/o rappresentanti di altre categorie interessate. 
Un membro designato dal soggetto gestore, funge da segretario della Commissione e del comitato tecnico. 
Il segretario redige il verbale di ciascuna riunione. 
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario e la sua copia viene trasmessa a tutti i membri della Commissione e al Direttore di Mercato.

Art. 4 (Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato)

La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 3 (tre) suoi componenti o dall’Amministrazione Comunale o dal Direttore di Mercato. 
Gli inviti per le riunioni, recanti l’ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d’urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore tramite qualsiasi mezzo di comunicazione riconosciuto valido 
Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 
La Commissione di Mercato ha funzioni di tipo consultivo e propositivo; Il Comune e gli altri enti e/o organizzazioni deliberano in autonomia sulle proposte della commissione. 
La Commissione di Mercato:
a) esprime il proprio parere non vincolante sui seguenti argomenti: 
- sospensione di ogni attività di Mercato e chiusura dei posti di compera;
- bilancio preventivo e consuntivo proposto dal soggetto gestore;
- orari e calendari delle operazioni di Mercato, fissati dal soggetto gestore; – criteri per l’assegnazione di eventuali punti di vendita e dei relativi 
 corrispettivi di concessione;
- tariffe dei servizi di Mercato;
- modifiche da apportare al regolamento di Mercato; – istituzione di nuovi servizi di Mercato;

  1. b) formula proposte:

– sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale

anche sotto l’aspetto igienico sanitario e delle condizioni di lavoro degli addetti.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta decorsi i quali senza che la Commissione si sia espressa il Comune egli altri enti e/o organizzazioni potranno deliberare .

Per la partecipazione alle sedute della commissione non è previsto nessun compenso.

Art. 5 (Direttore del Mercato)


Al Mercato è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in

adempimento delle deliberazioni del soggetto gestore e alle disposizioni di legge e di regolamento. La sua nomina è fatta dal soggetto gestore.

Per la nomina è richiesto il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed un curriculum adeguato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dal soggetto gestore.

All’occorrenza il soggetto gestore provvede alla nomina del vice-Direttore di mercato.

Il Direttore di mercato non può svolgere attività incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato ed ha l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attivita’ inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, informandone tempestivamente l’ente gestore.

Il Direttore del Mercato è il referente per il Comune per tutte le problematiche legate al funzionamento del Mercato ittico e rappresenta il gestore nei rapporti con l’ente pubblico.

Art. 6 (Compiti del Direttore di Mercato)

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal soggetto gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione di Mercato nell’ambito della sua competenza.

Egli dirige il personale, sovrintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al soggetto gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti.

Al Direttore di Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

  1. accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
  2. curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
  3. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
  4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative

e regolamentari;

  1. autorizzare in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto;
  2. proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del Mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei 
servizi;
  3. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti 
prescritti;
  4. accertare a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del 
prodotto;
  5. vigilare perché l’attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
  6. curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio 
d’ispezione e vigilanza del Mercato;
  7. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il 
peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
  8. eseguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura e in particolare in quelle 
notturne;
  9. in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone 
al soggetto gestore ed alla Commissione di Mercato;
  10. curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del

Mercato;

  1. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di Mercato, per la buona conservazione 
delle merci depositate nel Mercato stesso;
  2. emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
  3. vigilare perché l’attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di 
legge e di regolamento;
  4. garantire la corretta applicazione dei controlli igienico-sanitari ed il rispetto, secondo le 
prescrizioni regolamentari, delle taglie minime dei prodotti della pesca introdotti nel Mercato 
Ittico.
  5. comporre in via bonaria eventuali controversie sorte nell’ambito del Mercato.
  6. esercitare funzioni di vigilanza, riferendone, se del caso agli organi di Polizia e al 
Comando della Polizia Municipale;
  7. proporre all’ente gestore e irroga le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste 
dal presente regolamento;
  8. il Direttore può, altresì, far allontanare dalla Polizia Municipale in via provvisoria
  9. qualsiasi persona, che diffidata, con il suo comportamento turbi il regolare funzionamento 
del mercato o continui a trasgredire alle disposizioni del presente regolamento;
  10. provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di

emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;

Art. 7 (Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale della ASL di Rimini)

Il Servizio svolge una funzione di controllo ufficiale, con le attribuzioni e le modalità stabilite dall’ordinamento sanitario vigente in materia di conformità delle strutture e delle attrezzature, di commercializzazione e di controllo dei prodotti della pesca trattati nel mercato.

Il Direttore di Mercato fornisce tutta l’assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente possano svolgersi in modo efficace, garantendo, in particolare: l’accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l’accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall’autorità competente necessari per valutare la situazione.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta che si renda necessaria per la esecuzione della visita di controllo

Art. 8 (Consulente Veterinario esperto)

L’Ente Gestore provvede ad individuare un consulente veterinario esperto, con personale proprio e/o con affidamento a consulenza esterna, al fine di adempiere a tutte le procedure atte a garantire la salubrità dei prodotti della pesca, sulla base delle normative vigenti in materia.

Art. 9 (Servizio di Sorveglianza e custodia).

L’Ente Gestore deve garantire il servizio di sorveglianza e custodia delle strutture, impianti e

attrezzature, con personale proprio o con ricorso a impresa specializzata.

Art. 10 (Manutenzione del Mercato ittico)

L’Ente Gestore deve garantire la manutenzione conservativa delle strutture, attrezzature ed impianti secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio con il Comune in modo da mantenere nel suo complesso il Mercato ittico perfettamente funzionante e adatto all’uso convenuto.

Il bilancio del mercato deve prevedere annualmente l’accantonamento di una somma destinata a questo scopo.

Art. 11 (Rilevazione statistica e prezzi)


Nei mercati devono essere rilevati i dati statistici relativi alle quantità e prezzi di vendita dei prodotti

contrattati, secondo le norme di legge vigenti.

Documento base per la rilevazione dei dati è il foglio d’asta, che deve quindi contenere le seguenti indicazioni:

  1. specie e qualità;
b. quantità delle dette specie; c. provenienza;
d. acquirente.

Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore dovrà essere indicato il nome del natante.

I dati individuali sono soggetti al segreto d’ufficio, mentre i risultati dell’indagine statistica, sia per i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

Art. 12 (Servizi)


Il soggetto gestore deve garantire l’espletamento dei seguenti servizi di Mercato:

1) – servizio di cassa del Mercato;
2) – servizio di rifornimento e ricambio cassette;
3) – servizio di rifornimento del ghiaccio;
4) – servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
5) – servizio di pulizia del Mercato e delle aree di banchina preposte allo sbarco
del pesce;
6) – servizio di vigilanza igienico-sanitaria come stabilito all’art. 10;
7) – servizio di rilevazione statistica;
8) – servizio di pesatura;
9) – servizio di asta;
10) – Servizio di selezione e confezionamento dei molluschi ivi compreso il CSM (centro di spedizione dei molluschi).

Il servizio di cassa deve essere necessariamente affidato ad idoneo istituto bancario.

I contratti di appalto sono regolati da apposito capitolato speciale tra soggetto gestore e appaltatore che deve prevedere il rispetto delle normative contrattuali e legislative in materia di lavoro.

Gli appaltatori sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati al Mercato ed a terzi.

L’appaltatore non può a sua volta sub-appaltare il servizio affidatogli.

Possono essere istituiti altri servizi ausiliari del Mercato (es. servizio bar e ristorazione; servizio di posteggio), previo parere della Commissione di Mercato.

Art. 13 (Servizio di pesatura e di verifica del peso)

All’interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

La direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull’esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

– mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; – perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati; – bene in vista ai compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l’incaricato del servizio deve verificare e campionare la pesa stessa.

Dei guasti e del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione.

E’ vietato al pubblico entrare nel recinto interno delle pese; l’ingresso è consentito solamente ai proprietari, venditori e compratori della merce.

Art. 14 (Servizio di facchinaggio)


Le operazioni di facchinaggio nell’ambito del Mercato sono svolte direttamente dal soggetto

gestore, che può anche darle in appalto a terzi.

Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dal soggetto gestore sentita la Commissione di Mercato.

E’ vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Il personale del servizio di facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all’acquirente.

Art. 15 (Corrispettivi e tariffe)

I proventi di gestione del Mercato sono rappresentati dalle tariffe che costituiscono il corrispettivo

dei servizi.
In particolare, detti proventi possono essere costituiti da:

1) – (tariffa per l’uso dei locali comuni e delle attrezzature del Mercato, comprensiva del servizio di pulizia, del servizio di rifornimento ghiaccio e di quello di rifornimento e ricambio cassette)
2) – (tariffa per il servizio d’asta)
3) – (tariffa per la visita sanitaria sul pescato)

4) – (tariffa per il servizio di cassa)
5) – (tariffa per eventuale servizio di facchinaggio)
6) – (tarriffa per confenzionamento molluschi e CSM)

Secondo quanto stabilito dall’art. 117 del d.lgs n. 267/2000, le tariffe sono approvate dal Comune, che le determina in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.

I criteri per il calcolo delle tariffe sono:

  1. a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione, tenendo conto anche degli investimenti, della qualità del servizio e dei costi di manutenzione conservativa;
  2. d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

Esse sono riscosse dal soggetto gestore secondo le modalità stabilite all’art 36.

Per nessun motivo, possono essere imposti o esatti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nel presente articolo.

 

Art. 16 (Responsabilità)

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l’ente proprietario e il soggetto gestore non assumono responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

A tale riguardo il Direttore del Mercato Ittico ha la facoltà di adottare ogni misura organizzativa utile .

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque al soggetto gestore e all’ente proprietario.

A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento

Art.17 (Venditori e compratori)


Gli operatori, per le vendite e gli acquisti, sono ammessi dal Direttore del Mercato previo

accertamento dei requisiti necessari.

I requisiti per essere ammessi a portare per le vendite ed agli acquisti nel Mercato, sono quelli previsti dall’art. 10 della L.R. n. 1/1998.

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall’interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche.

Il Direttore del Mercato assegna gli eventuali posti di compera o posteggi di vendita liberi.

Consegna agli stessi una targhetta indicante il numero del posto di compera o del posteggio di vendita.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l’ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Nell’orario e con le modalità stabilite dal soggetto gestore , possono essere ammessi agli acquisti i consumatori.

Art. 18 (Concessione dei posti di compera e posteggi di vendita )


Alle concessioni dei posti di compera e di vendita, possono accedere tutti gli operatori previsti

dall’art. 10 della L.R. n. 1/1998.

Gli interessati alla concessione dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dal soggetto gestore.

Le concessioni hanno durata di 5 (cinque) anni ed avranno comunque scadenza temporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

La nomina dei concessionari per la copertura del numero prefissato dei posti di compera e dei posteggi di vendita sarà fatta in base a graduatorie fatte dal soggetto gestore fra tutti i concorrenti in base a criteri prestabiliti, sentito il parere della Commissione di Mercato.

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l’entità dell’attività svolta;

– gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale; – la gamma e qualità dei prodotti trattati.

Art. 19 (Termine delle concessioni dei posti di compera e dei posteggi di vendita)

Le concessioni cessano:
a) – alla scadenza del periodo previsto;
b) – per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione; c) – per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
d) – per scioglimento della società concessionaria.

Art. 20 (Revoca delle concessioni dei posti di compera e dei posteggi di vendita)


Il soggetto gestore del Mercato all’ingrosso dovrà negare o revocare la concessione del posto di

compera o del posteggio di vendita:

1) – a chi non può esercitare l’attività commerciale ai sensi dell’art. 5, 2°comma del d.lgs n. 114 d el 31. 3.1998;
2) – a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:

  1. a) – turbata libertà degli incanti;
b) – inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
c) – frode nelle pubbliche forniture,
d) – contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi; e) – frode nell’esercizio del commercio;
f) – frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:

1) – cessione totale o parziale del posto di compera o posteggio di vendita a terzi;
2) – inattività completa per trenta giorni consecutivi o sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal soggetto gestore sentita la Commissione di Mercato;
3) – accertate scorrettezze commerciali;
4) – gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
5) – accertata morosità di oltre sette giorni nel pagamento delle somme dovute al servizio di cassa per gli acquisti effettuati;
6) – inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dal soggetto gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 (Uso del posto di compera o del posteggio di vendita)


Del “posto di compera” o “posteggio di vendita” è direttamente responsabile l’assegnatario, il quale

dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.

Dell’eventuale uso del “posto di compera” o “posteggio di vendita” da parte di altri non risponde la direzione del Mercato, se ciò deriva da constatata negligenza dell’assegnatario.

Art. 22 (Gestione del posto di compera o del posteggio di vendita)

Il posto di compera o posteggio di vendita deve essere gestito dall’intestatario della concessione, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l’autorizzazione del Direttore di mercato, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del Mercato le generalità e l’indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell’opera degli stessi.

Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, la questione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall’art. 19 del presente regolamento.

La sostituzione nella gestione del posto di compera e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della concessione o la sospensione.

Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del soggetto gestore.

Art. 23 (Riconsegna del posto di compera o del posteggio di vendita)

Cessata o revocata la concessione, il posto di compera o il posteggio di vendita, con la relativa targhetta, deve essere riconsegnato alla direzione del Mercato entro i tre giorni successivi dalla relativa comunicazione.

L’assegnatario del posto di compera è tenuto a rimborsare gli eventuali danni arrecati nell’esercizio della concessione.

Art. 24 (Minimi di attività)

Per i posti di compera assegnati dovranno essere fissati dal soggetto gestore minimi di attività annuale ed il mancato raggiungimento potrà dare luogo, al termine dell’anno, nel corso stesso della concessione, alla revoca del concessionario.

Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano obbiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l’attività dell’assegnatario.

Art. 25 (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori, possono portare per la vendita soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori portano per la vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche per mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita per mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

Non è consentito, l’acquisto di merci nel Mercato e nell’area di Mercato per la rivendita nel Mercato o nell’area di Mercato stessa.

I concessionari di posteggio di vendita possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, in questo caso dovranno attenersi a quanto disposto dall’art. 16 del presente regolamento e al 3°e 4°comma dell’art. 10 della L. R. n. 1/1998.

Art. 26 (Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al Mercato)


Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti della pesca, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

Art. 27 (Orario e calendario)
L’orario e il calendario del Mercato sono fissati dal soggetto gestore su proposta del Direttore,

sentita la Commissione di Mercato e vengono affissi all’ingresso del Mercato stesso. L’inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.

Nell’ambito del Mercato all’ingrosso, il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l’inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Il soggetto gestore deve dare comunicazione scritta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, al Servizio Veterinario di eventuali variazioni delle giornate di apertura del Mercato Ittico.

Art. 28 (Operazioni di vendita)


Le vendite avvengono mediante asta pubblica.

La direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in Mercato.

Le sale di deposito, in relazione alle esigenze locali della pesca, possono restare aperte a giudizio della direzione di Mercato.

Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel Comune sede di Mercato procedendo a sorteggio per stabilire l’ordine d’ingresso.

Art. 29 (Vendita dei prodotti)

Il Direttore del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

La vendita all’ingrosso dei prodotti ittici è effettuata mediante asta pubblica, con asta elettronica o con contrattazione a voce.

Le operazioni di trasbordo dei prodotti ittici nell’area di mercato, così come definita al terzo comma dell’art. 1 del presente regolamento, sono assoggettate ai servizi di mercato di cui all’art. 13 del presente regolamento.

Il foglio d’asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all’acquirente, l’importo totale lordo e netto).

Le vendite si effettuano a peso netto e a cassette uniformi.

La merce deve essere posta bene in vista dagli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.

Nella sala d’asta l’evidenziazione di ciascuna partita posta in vendita viene fatta attraverso l’apposito personale dipendente del soggetto gestore.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

E’ proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza del proprietario del prodotto.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla direzione del Mercato l’annullamento dell’acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura, o altro artificio consegni per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono, o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari.

In base all’orario del calendario di cui all’articolo 27, il mercato è aperto ai consumatori e sono ammesse la vendita diretta nei posteggi da parte dei pescatori produttori ammessi al mercato e lo svolgimento di tutte le attività compatibili con la destinazione d’uso del Mercato ittico finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni.

Le operazioni e attività di cui sopra verranno regolate nel dettaglio con appositi disciplinari emanati dal soggetto gestore sentita la Commissione consultiva.

Art. 30 (Merce in vendita e ritiro dei prodotti)


Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla

direzione del Mercato e dal veterinario preposto al Mercato.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al soggetto gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese.

Per le merci non idonee alla alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l’esecuzione delle altre disposizioni date dall’organo sanitario.

Art. 31 (Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca)


Le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca devono essere

conformi alla legge.

E’ vietato l’uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione. E’ altresì vietato l’uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

Art. 32 (Ordine interno)

Nel Mercato e sue pertinenze é vietato:

  1. a) – ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) – attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) – sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l’ente beneficiario;
d) – esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
e) – introdurre cani;
f) – accendere fuochi;
g) – accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) – gridare e parlare ad alta voce dai posti di compera;
i) – tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
l) – ogni atto contrario alla decenza, all’ordine e alla sicurezza.

All’interno del Mercato ittico è vietato fumare, mangiare, bere e sputare.

E’ vietato l’ingresso nella sala d’asta ai non addetti alle operazioni di Mercato salvo quelli autorizzati dal Direttore del Mercato Ittico.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato sono tenute ad esporre in appositi albi predisposti dalla direzione avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, pertinenze e spazi adiacenti al Mercato è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal soggetto gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Art. 33 (Servizio di cassa)


Il soggetto gestore deve affidare il servizio di cassa ad idoneo istituto di credito.

La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad esso affidati, ed in particolare:

  1. a) – al pagamento, al netto di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di Mercato;
  2. b) – all’incasso dell’ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di Mercato;
c) – all’incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del Mercato;
  3. d) – all’incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
e) – al pagamento al soggetto gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
  4. f) – al pagamento e alla riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del Mercato.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel Mercato entro giorni 7 (sette).

Il Direttore del Mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

Art. 34 (Provvedimenti disciplinari ed amministrativi)

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento) e i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. a) – diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivi di mercato, disposte dal Direttore con provvedimento definitivo;
b) – sospensione da ogni attività di mercato e dei posti di compera per un periodo fino a tre mesi disposte dalla Commissione di Mercato, previa contestazione di addebito all’interessato con provvedimento definitivo;
  2. c) – revoca della concessione dei posti di compera disposta dall’ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Le violazioni ai precetti del Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o dalle leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna, nonché da disposizioni speciali contenute in altri regolamenti comunali, sono soggette al pagamento delle sanzioni di cui al 1° comma, second o le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma e con le modalità stabilite dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune di Bellaria Igea Marina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.